Ai sensi della LR 17/15 del 3 luglio 2015, gli utenti dei servizi di TPL regionale, sono tenuti, prima dell’accesso al mezzo pubblico, a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, a convalidarlo in caso d’uso, e a conservarlo sino a destinazione con l’obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato.

In caso di bigliettazione elettronica, l’obbligo di validazione, sia per i biglietti che per gli abbonamenti, è previsto sempre all’inizio di ciascun viaggio e in occasione di ogni trasbordo, in conformità alle apposite prescrizioni del gestore del servizio.

L’inosservanza di tali prescrizioni espone il trasgressore agli illeciti amministrativi e al pagamento degli importi di seguito descritti oltre alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito. Le sanzioni si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale, non sia in grado di esibirlo al momento del controllo all’agente accertatore.

Il cliente momentaneamente sprovvisto di abbonamento personale potrà estinguere la violazione pagando un importo fisso pari a 6 euro (ridotto a 1/3 se pagato entro 60 giorni dall’accertamento/notifica), a condizione che presenti al CTM Point di viale Trieste 151, entro i 5 giorni successivi all’accertamento della violazione, ovvero alla regolare notifica dell’illecito, il titolo di viaggio o provi comunque l’esistenza del diritto di trasporto.

Illecito e sanzione5 giorni60 giorni>60
Mancanza di un valido e idoneo titolo di viaggio, o in assenza di validazione dello stesso all’inizio della tratta di viaggio Art. 4, co. 2 L.R. 17/1552,00 € + 1,30 € per tariffa evasa65,00 € + 1,30 € per tariffa evasasino a 195,00 € + 1,30 € per tariffa evasa
Mancanza di convalida all’inizio di ciascuna tratta di viaggio successiva alla prima e in occasione di ogni trasbordo nei casi di bigliettazione elettronica Art. 4, co. 3 L.R. 17/151,73 €1,73 €5,20 €
Utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, salva l’applicazione delle vigenti disposizioni penali Art. 4, co. 4 L.R. 17/15195,00 € + 1,30 € per tariffa evasa173,33 € + 1,30 € per tariffa evasasino a 520,00 € + 1,30 € per tariffa evasa
Danneggiamento del veicolo o beni strumentali al trasporto pubblico Art. 4, co. 10 L.R. 17/15100,00 €133,33 €400,00 €
Utente momentaneamente sprovvisto dell’abbonamento personale al momento dell’accertamento che dimostri la titolarità al viaggio entro i 5 giorni dall’accertamento/ contestazione (o dalla notifica per trasgressore minorenne/ incapace o maggiorenne a cui non è stato possibile consegnare il verbale all’atto dell’accertamento) Art. 4, co. 5 L.R. 17/152,00 €  

In aggiunta a tali somme il trasgressore è tenuto al pagamento delle spese di notifica laddove sostenute da CTM spa (deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/8 del 16.6.2016).

Modalità di estinzione della violazione

Il pagamento in misura minima, ove previsto, e in misura ridotta potrà avvenire:

  • in vettura, direttamente ai verificatori tramite contanti o POS
  • ON-Line, accedendo al proprio profilo del sito e inserendo i dati richiesti nel servizio Paga Sanzione.
  • PagoPA, visitando la pagina dedicata al servizio e selezionando la tipologia di pagamento che si desidera effettuare. La commissione è a carico del contribuente in relazione all’importo.
  • di persona, presso il CTM POINT di Viale Trieste 151 a Cagliari
  • bonifico bancario, intestato a CTM SpA IBAN IT11S0760104800000016732091 inserendo nella causale il proprio nominativo e il numero del verbale
  • a mezzo C/C postale n. 16732091 intestato a CTM SpA, citando obbligatoriamente nella causale il numero del verbale

Il pagamento di somme di importo inferiore a quelle riportate sul verbale, o i pagamenti con data valuta a favore di CTM spa oltre i termini di pagamento ed i pagamenti eseguiti oltre gli stessi termini determineranno ulteriori spese di procedimento e notifica.

Trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione senza che sia stato effettuato il pagamento in misura minima o ridotta, CTM procederà con l’ordinanza ingiunzione, con conseguente aggravio, a carico del trasgressore, delle maggiori spese (spese di notifica) e pagamento della sanzione massima (o importo non superiore alla sanzione massima).

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell’ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/81, art. 27. In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale.

Rateizzazione

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della legge 689/81, art. 26, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito di una ordinanza di ingiunzione entro i termini previsti per il pagamento del provvedimento. La richiesta deve contenere l’indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un’unica soluzione, con la precisazione del reddito percepito dell’ultimo anno.

La richiesta deve essere inviata o spedita a:

CTM spa - Viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari

Il Responsabile del Servizio decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza e comunica l’esito mediante provvedimento di concessione rate o diniego di tale concessione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

Rimborsi

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso. La richiesta deve precisare le circostanze dell’errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso. Non potranno essere prese in carico richieste di rimborso eseguite oltre i 60 giorni dall’esecuzione del pagamento.

Presentazione scritti difensivi

AVVERSO IL PROCESSO VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, l’interessato entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del Processo Verbale di Accertata Violazione può indirizzare al legale rappresentante di CTM SPA scritti difensivi e documenti (verbale, titolo di viaggio etc). Il ricorso può essere presentato solo dal sanzionato se maggiorenne oppure, in caso di sanzione elevata a carico di un soggetto minore, da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui il soggetto sanzionato risulti interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, il Ricorso deve essere presentato dal Tutore, dal Curatore o dall’Amministratore di Sostegno, che dovranno sempre allegare al ricorso il provvedimento di nomina del Giudice.